Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo e militare.
      2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture.
      3. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

 

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      4. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio e professionale.
      5. La Commissione può chiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 4 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al comma 5 non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.